Art. 2.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  3  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1993,  1994 e 1995, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  allo
stesso Ministero del tesoro.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro  provvede,  con  propri  decreti,  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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