Art. 2.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a  lire  656  milioni  per  ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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