La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
convenzione  sul  riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca
dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.