Art. 11. 1. Dopo l'articolo 737 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 737-bis. - (Indagini e sequestro a fini di confisca). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro. 2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724. 3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata: a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti; b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca. 4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725. 5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3. 6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro".