Art. 11.
 
  1.  Dopo  l'articolo 737 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art. 737-bis. - (Indagini e sequestro a fini di  confisca).  -  1.
Nei  casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e
giustizia dispone che si dia corso  alla  richiesta  di  un'autorita'
straniera  di  procedere  ad  indagini  su  beni che possono divenire
oggetto di una successiva richiesta di esecuzione  di  una  confisca,
ovvero di procedere al loro sequestro.
  2.  A  tal  fine  il  Ministro  di  grazia e giustizia trasmette la
richiesta, unitamente agli atti  allegati,  al  procuratore  generale
presso  la  corte  d'appello  competente  per il riconoscimento della
sentenza  straniera  ai  fini  della  successiva   esecuzione   della
confisca.  Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello,
che decide con ordinanza osservate le  forme  previste  dall'articolo
724.
  3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata:
  a)  se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato, o sono  vietati  dalla  legge,  ovvero  se  si
tratta  di  atti  che  non sarebbero consentiti qualora si procedesse
nello Stato per gli stessi fatti;
  b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni
per la successiva esecuzione della confisca.
  4. Per  l'esecuzione  di  indagini  si  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 725.
  5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni
dell'articolo 737, commi 2 e 3.
  6.  Il  sequestro  ordinato  ai  sensi  di  questo  articolo  perde
efficacia e la corte d'appello  ordina  la  restituzione  delle  cose
sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in
cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione
della  confisca.  Il  termine puo' essere  prorogato anche piu' volte
per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide  la  corte
d'appello che ha ordinato il sequestro".