Art. 12.
 
  1.  All'articolo 745 del codice di procedura penale e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  "2-bis. Il Ministro ha altresi'  facolta',  nei  casi  previsti  da
accordi  internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per
l'identificazione e la ricerca di beni che si  trovano  all'estero  e
che  possono  divenire  oggetto  di  una  domanda  di  esecuzione  di
confisca, nonche' di richiedere il loro sequestro".