Art. 13. 1. La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della convenzione e' rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della convenzione medesima. Il Ministro di grazia e giustizia puo' rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso articolo 18.