Art. 13.
 
  1.  La  cooperazione  richiesta  da  uno  Stato estero ai sensi del
capitolo III della convenzione  e'  rifiutata,  oltre  che  nei  casi
previsti   dal   codice   di  procedura  penale,  nei  casi  previsti
dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d),   con  riguardo  al  reato
politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della convenzione medesima.
Il  Ministro di grazia e giustizia puo' rifiutare la cooperazione nei
casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso articolo
18.