Art. 14.
 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.,
  Data a Roma, addi' 9 agosto 1993
 
                              SCALFARO
                        CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO