Art. 3.
 
  1. L'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Le  disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano anche quando
l'autore del delitto da cui il denaro o le  cose  provengono  non  e'
imputabile  o  non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di
procedibilita' riferita a tale delitto".