Art. 4.
 
  1. L'articolo 648-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  648-bis.  -  (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel
reato, chiunque  sostituisce  o  trasferisce  denaro,  beni  o  altre
utilita'  provenienti  da  delitto  non  colposo,  ovvero  compie  in
relazione  ad  essi  altre  operazioni,   in   modo   da   ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la
reclusione  da  quattro  a  dodici  anni  e  con la multa da lire due
milioni a lire trenta milioni.
  La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio  di
un'attivita' professionale.
  La  pena  e'  diminuita  se  il  denaro, i beni o le altre utilita'
provengono da delitto  per  il  quale  e'  stabilita  la  pena  della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".