Art. 5.
 
  1. L'articolo 648-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza
illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648  e  648-bis,  impiega  in  attivita'
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da
delitto,  e'  punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con
la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
  La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio  di
un'attivita' professionale.
  La   pena  e'  diminuita  nell'ipotesi  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 648.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".