Art. 7. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna".