Art. 7.
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche quando si
tratta dell'esecuzione di una confisca ed il  relativo  provvedimento
e'  stato  adottato  dall'autorita'  giudiziaria  straniera  con atto
diverso dalla sentenza di condanna".