Art. 8. 1. All'articolo 733 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non puo' essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato".