Art. 8.
 
  1.  All'articolo 733 del codice di procedura penale e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  "1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo  735-bis,  la  sentenza
straniera non puo' essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una
confisca  se  questa  ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe
possibile secondo la legge italiana qualora per lo  stesso  fatto  si
procedesse nello Stato".