Art. 9.
 
  1.  Dopo  l'articolo 735 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art.  735-bis.  -  (Confisca  consistente  nella  imposizione  del
pagamento  di una somma di denaro). - 1. Nel caso di esecuzione di un
provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del
pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo,
del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni
sull'esecuzione  delle  pene  pecuniarie,  ad  eccezione  di   quella
concernente   il   rispetto  del  limite  massimo  di  pena  previsto
dall'articolo 735, comma 2".