Art. 13. Interventi a favore della comunita' scientifica e delle associazioni di volontariato 1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attivita' di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunita' scientifica di cui all'articolo 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalita' di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilita' di bilancio.