Art. 39. Differimento di termini in materia sanitaria 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: "nel primo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi cinque mesi del"; b) al comma 7 le parole: "ai primi tre mesi del 1993" e "nel mese di aprile 1993" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ai primi cinque mesi del 1993" e "nel mese di giugno 1993"; c) al comma 10 le parole: "all'intero primo trimestre 1993", "entro il 30 giugno 1993" e "nel primo trimestre 1993" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "agli interi primi cinque mesi del 1993", "entro il 30 agosto 1993" e "nei primi cinque mesi del 1993"; d) al comma 11 le parole: "il rendiconto del primo trimestre 1993 e' inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "e' inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993"; e) al comma 16 le parole: "i primi sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi". 2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993"; b) al comma 2 le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995"; c) al comma 3 le parole: "1 ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1995".