Art. 4. 
  1. L'Istituto nazionale  delle  assicurazioni  S.p.a.  deve  tenere
contabilita' e scritture separate per le  operazioni  attinenti  alla
gestione autonoma del Fondo, nonche' una separata amministrazione dei
beni  ad  essa  pertinenti,  in  modo  che  risulti  identificato  il
patrimonio  destinato  a  rispondere  delle  obbligazioni  del  Fondo
stesso. 
  2. Il consiglio di amministrazione  dell'Istituto  nazionale  delle
assicurazioni  S.p.a.,  nel  deliberare  sull'impiego   delle   somme
disponibili, deve aver  riguardo  alle  esigenze  di  liquidita'  del
Fondo. Le somme disponibili possono essere  investite  esclusivamente
in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano. 
  3. Il rendiconto della gestione del Fondo approvato  dal  consiglio
di  amministrazione  dell'Istituto  nazionale   delle   assicurazioni
S.p.a., deve essere trasmesso,  unitamente  ad  una  relazione  dello
stesso  consiglio,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato entro il 30 settembre dell'anno successivo a  quello
cui esso si riferisce.