Art. 4. 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. deve tenere contabilita' e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo, nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso. 2. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano. 3. Il rendiconto della gestione del Fondo approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., deve essere trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.