Art. 7. 
  1. L'impresa  designata,  di  cui  al  precedente  art.  6,  dovra'
provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio
di sua competenza entro tre anni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto o dalla diversa data indicata nel decreto stesso.  La  stessa
impresa dovra' garantire il risarcimento dei sinistri anche oltre  la
scadenza del periodo stabilito, fino alla pubblicazione  del  decreto
che designi altra impresa. 
  2. L'impresa  designata  che,  anche  in  via  di  transazione,  ha
risarcito il danno nei  casi  previsti  dalla  legge,  ha  azione  di
regresso, per conto del Fondo, nei  confronti  dei  responsabili  del
sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei  relativi
interessi e spese.