Art. 7. 1. L'impresa designata, di cui al precedente art. 6, dovra' provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto o dalla diversa data indicata nel decreto stesso. La stessa impresa dovra' garantire il risarcimento dei sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa. 2. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dalla legge, ha azione di regresso, per conto del Fondo, nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese.