Art. 100.
  1. All'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 le parole: "dei  passaggi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "degli attraversamenti";
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Le macchine per uso
di  bambini  o di persone invalide, anche se asservite da motore, con
le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle  parti
della strada riservate ai pedoni.";
    c)   al  comma  9  le  parole:  "giochi  o  manifestazioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "giochi, allenamenti e manifestazioni".