Art. 106.
  1. All'articolo 204, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la parola: "trenta" e' sostituita con la seguente: "sessanta"
e le parole "nei trenta giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti  :
"nello stesso termine".