Art. 108. 1. All'articolo 207, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "ovvero alla violazione consegua una sanzione amministrativa accessoria," sono soppresse; b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.".