Art. 109.
  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il comma 2 e' cosi' sostituito:
  "2. I proventi di cui  al  comma  1,  spettanti  allo  Stato,  sono
destinati:
    a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione  e  la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per
cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x),
della legge 13 giugno 1991, n.  190, per studi, ricerche e propaganda
ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il  Centro
di  coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e
sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito  con  legge  30  dicembre
1988,  n.  556,  per  la  redazione dei piani urbani di traffico, per
finalita' di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza  del
personale  della  Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza;
    b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del  venti
per  cento  del  totale  annuo sopra richiamato, per studi e ricerche
sulla sicurezza del veicolo.".