Art. 11. 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a): 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;"; 2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresi', una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.".