Art. 11.
  1. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a):
    1)  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente: "costruire,
ricostruire o ampliare, lateralmente  alle  strade,  edificazioni  di
qualsiasi tipo e materiale;";
    2)  l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il regolamento,
in   relazione   alla   tipologia   dei   divieti   indicati,    alla
classificazione  di  cui all'articolo 2, comma 2, nonche' alle strade
vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro  le  quali
vigono  i divieti di cui sopra, prevedendo, altresi', una particolare
disciplina per le aree fuori dai centri  abitati  ma  entro  le  zone
previste   come   edificabili   o   trasformabili   dagli   strumenti
urbanistici. Restano comunque  ferme  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 892 e 893 del codice civile.".