Art. 111. 1. All'articolo 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilita' a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto puo' disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalita' di cui al comma 4."; b) il comma 6 diventa comma 7.