Art. 114.
  1. All'articolo 215, comma 4, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole:  "prezzo  delle  stesse"  sono  sostituite  dalla
seguente: "ricavato" ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  "5.
Avverso  la  sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del
blocco  del  veicolo  e'  ammesso  ricorso  al  prefetto,   a   norma
dell'articolo 203.".