Art. 114. 1. All'articolo 215, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "prezzo delle stesse" sono sostituite dalla seguente: "ricavato" ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.".