Art. 115. 1. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici e' determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente da' notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214."; b) al comma 3 dopo le parole: "carta di circolazione" sono inserite le seguenti: "o nel certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole,"; c) al comma 6 dopo la parola: "documento" sono inserite le seguenti: "di circolazione" e dopo la parola: "riferisce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata,".