Art. 115.
  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  "1.  Nell'ipotesi  in
cui,   ai  sensi  del  presente  codice,  e'  stabilita  la  sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta  di  circolazione  o
del  certificato  di  idoneita' tecnica per le macchine agricole o di
autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero  della
targa,  ovvero  della  patente  di  guida,  il documento e' ritirato,
contestualmente  all'accertamento   della   violazione,   dall'organo
accertatore   ed  inviato,  entro  i  cinque  giorni  successivi,  al
competente ufficio della Direzione  generale  della  M.C.T.C.  se  si
tratta  della  carta  di  circolazione,  del certificato di idoneita'
tecnica per le macchine agricole,  delle  autorizzazioni,  licenze  o
della  targa,  ovvero  alla prefettura se si tratta della patente; la
competenza  territoriale  di  detti   uffici   e'   determinata   con
riferimento   al   luogo   della  commessa  violazione.  Il  prefetto
competente da' notizia dei procedimenti e dei provvedimenti  adottati
sulla  patente  al  prefetto del luogo di residenza del trasgressore.
Del ritiro e' fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione.   Nel   regolamento   sono  stabilite  le  modalita'  per
consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi  di  ritiro
della  targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi
dell'articolo 214.";
    b) al comma 3  dopo  le  parole:  "carta  di  circolazione"  sono
inserite  le seguenti: "o nel certificato di idoneita' tecnica per le
macchine agricole,";
    c) al comma 6  dopo  la  parola:  "documento"  sono  inserite  le
seguenti:  "di  circolazione"  e  dopo  la  parola:  "riferisce" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero guida un veicolo quando la patente  gli
sia stata ritirata,".