Art. 116.
  1. All'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 dopo  le  parole:  "la  invia,"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "unitamente a copia del verbale," ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Qualora si  tratti  di  carta  di  circolazione
rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione
generale  della  M.C.T.C.  ne  sospende  la  validita'  ai fini della
circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con
le stesse modalita'. L'interdizione alla circolazione  e'  comunicata
all'autorita'  competente  dello  Stato che ha rilasciato la carta di
circolazione e viene annotata sulla stessa.";
    b) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
modalita'  per  la  restituzione  del  documento  agli stranieri sono
stabilite nel regolamento.";
    c) al comma 6 le parole: "revoca della patente"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sospensione della patente da tre a dodici mesi".