Art. 117.
  1. All'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 dopo  le  parole:  "la  invia,"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "unitamente  a  copia del verbale," e le parole: "che l'ha
rilasciata"  sono  sostituite  dalle  seguenti  :  "del  luogo  della
commessa violazione";
    b)  dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: "5. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione  ai
sensi dell'articolo 205.";
    c) il comma 5 diventa comma 6.