Art. 118.
  1. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Quando, ai sensi del presente codice,  e'  prevista  la  revoca
della  patente  di guida, il provvedimento e' emesso dal prefetto del
luogo di residenza  del  titolare  della  patente  stessa,  nei  casi
previsti  dall'articolo  130, comma 1, e dal prefetto del luogo della
commessa violazione quando  la  stessa  revoca  costituisce  sanzione
amministrativa accessoria.";
    b) al comma 2 le parole: "In tale ipotesi," sono soppresse.