Art. 12.
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1  dopo  le parole: "Sulle strade" e' soppressa la
parola: "statali" e dopo le parole: "di tipo E) ed  F)  l'occupazione
della"  le  parole:  "sede  stradale" sono sostituite dalla seguente:
"carreggiata";
    b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nelle
zone   di   rilevanza  storico-ambientale  ovvero  quando  sussistano
particolari  caratteristiche  geometriche  della  strada,  i  comuni,
limitatamente alle occupazioni gia' esistenti alla data di entrata in
vigore  del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi
in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che  sia
garantita  una  zona  adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacita' motoria."