Art. 12. 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: "Sulle strade" e' soppressa la parola: "statali" e dopo le parole: "di tipo E) ed F) l'occupazione della" le parole: "sede stradale" sono sostituite dalla seguente: "carreggiata"; b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni gia' esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria."