Art. 120. 
  1. Il testo dell'articolo 223 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
  "1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste  le  sanzioni
accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o  l'organo
che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette,  entro  dieci
giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata,
tramite il proprio comando o ufficio, al  prefetto  del  luogo  della
commessa  violazione.  Copia  dello  stesso  rapporto  e'  trasmessa,
contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. 
  2. Il prefetto appena ricevuti  gli  atti,  sentito  il  competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che  deve  esprimere
il  parere  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  del  rapporto,
dispone,  ove   sussistano   fondati   elementi   di   una   evidente
responsabilita', la sospensione  provvisoria  della  validita'  della
patente fino ad un massimo di un anno ed ordina  all'intestatario  di
consegnare  la  patente,  entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione
dell'ordinanza,  presso  il  proprio  ufficio;  il  provvedimento  e'
iscritto sulla  patente  e  comunicato  all'ufficio  della  Direzione
generale della M.C.T.C.. 
  3. Nelle altre ipotesi  di  reato  per  le  quali  e'  prevista  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione o  della  revoca
della  patente  di  guida,  l'agente  od  organo  accertatore   della
violazione  ritira  immediatamente  la  patente   e   la   trasmette,
unitamente al  rapporto,  entro  dieci  giorni,  tramite  il  proprio
comando  o  ufficio,  alla  prefettura  del  luogo   della   commessa
violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti,  dispone  la  sospensione
provvisoria della validita'  della  patente  di  guida,  fino  ad  un
massimo di un anno. Il provvedimento  e'  iscritto  sulla  patente  e
comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il
ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo,  il  verbale
di contestazione e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che  ordina
all'autore della violazione di consegnare  la  patente  entro  cinque
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio. 
  4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza  o  il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648  del  codice
di procedura penale, nel termine di  quindici  giorni,  ne  trasmette
copia autentica al prefetto indicato nel comma 1. 
  5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al
comma 2, e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di
venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.  Il  Ministro
provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il  provvedimento  del
Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici  della
Direzione generale della M.C.T.C..  Se  il  ricorso  e'  accolto,  la
patente e' restituita all'interessato. Avverso  il  provvedimento  di
sospensione della patente, di cui al comma 3, e' ammessa opposizione,
ai sensi dell'articolo 205.".