Art. 126. 1. All'articolo 233 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' apportata la seguente modificazione: a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.".