Art. 126.
  1. All'articolo 233 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e' apportata la seguente modificazione:
    a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "3. Restano ferme  le
disposizioni  contenute  nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
maggio 1993, n. 162.".