Art. 127. 1. All'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 e' fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo."; c) al comma 4 le parole: "tutta la segnaletica stradale" sono sostituite dalle seguenti: "la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente"; dopo le parole: "e del regolamento" sono aggiunte le seguenti: "; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento." ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44."; d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.".