Art. 127.
  1. All'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per gli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23  e'  fissato
il termine di tre anni a decorrere
dall'entrata  in  vigore  delle presenti norme. Fino a tale data sono
consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente
esistenti.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  Entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore del presente codice devono essere emanate le
direttive  di  cui  all'articolo  36,  comma   6;   entro   un   anno
dall'emanazione  di  tali direttive devono essere adottati i piani di
traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo,  da  attuare
nell'anno successivo.";
    c)  al  comma  4  le parole: "tutta la segnaletica stradale" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "la  segnaletica  di  pericolo   e   di
prescrizione  permanente";  dopo  le parole: "e del regolamento" sono
aggiunte le seguenti: "; la restante segnaletica deve essere adeguata
entro tre anni. In caso  di  sostituzione,  i  nuovi  segnali  devono
essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento." ed
e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Entro lo stesso termine
devono essere realizzate le opere necessarie  per  l'adeguamento  dei
passaggi a livello di cui all'articolo 44.";
    d)  e'  aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. Le norme di cui
agli  articoli  16,  17  e  18  si  applicano  successivamente   alla
delimitazione  dei  centri  abitati  prevista dall'articolo 4 ed alla
classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2.  Fino
all'attuazione   di  tali  adempimenti  si  applicano  le  previgenti
disposizioni in materia.".