Art. 128.
  1. All'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole: "1  luglio 1993." sono sostituite  dalle
seguenti: "1  ottobre 1993" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
salvo  che  per  l'attuazione  sia  prevista l'emanazione di appositi
decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo  1994  ed
entrano  in  vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva
la facolta'  di  applicazione  immediata  a  richiesta  dei  soggetti
interessati.";
    b)  il comma 2 e' sostituito con il seguente: "2. Le disposizioni
del Capo II del Titolo III relative ai veicoli  a  trazione  animale,
slitte  e  velocipedi  si  applicano a decorrere dal 1  ottobre 1993,
salvo che, per l'attuazione, sia prevista  l'emanazione  di  appositi
decreti.  I  decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed
entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere  dal
1   aprile  1995  non  possono  piu'  essere  immessi in circolazione
veicoli non rispondenti alle disposizioni  stabilite  dalle  presenti
norme.";
    c)  il  comma  3  e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni
della sezione I del capo III del titolo III si applicano a  decorrere
dal  1   ottobre  1993,  salvo  che,  per  l'attuazione, sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti  attuativi  sono  emanati
entro  il  31  marzo  1994  ed  entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facolta' di applicazione  immediata,
a  richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1  aprile 1995
non  possono  piu'  essere  immessi  in  circolazione   veicoli   non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.";
    d)  al  comma  4  le parole: "immediatamente ovvero in un termine
piu' breve" sono sostituite dalle seguenti: "in tempi piu'  brevi  di
quelli stabiliti nel presente articolo";
    e)  al  comma 5 le parole: "1  luglio 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "1  ottobre 1993";
    f) al comma 6 le parole: "1  luglio 1993." sono sostituite  dalle
seguenti: "1  ottobre 1993" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
salvo  che  per  l'attuazione  sia  prevista l'emanazione di appositi
decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994,  ed
entrano  in  vigore il giorno della pubblicazione."; le parole: "alla
data  suddetta"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alla  data   di
decorrenza dei suddetti decreti";
    g)  al  comma 7 le parole: "1  luglio 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "1  ottobre 1993";
    h) al comma 8  le  parole:  "carta  di"  sono  soppresse  e  sono
aggiunti,   in   fine,   i  seguenti  periodi:  "Fanno  eccezione  le
motoagricole di cui alle  previgenti  disposizioni  in  materia,  che
possono essere immesse in circolazione senza necessita' di successivi
adeguamenti,  con  la  classificazione  prevista  dalle  disposizioni
citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo  gia'
concessa,  e  comunque  non  oltre  il 31 marzo 1996. Per i complessi
costituiti  da  trattrici  e  attrezzi  comunque  portati,   di   cui
all'articolo  104,  comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla
data di entrata in  vigore  del  presente  codice,  si  applicano  le
disposizioni per essi previgenti.".