Art. 128. 1. All'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "1 luglio 1993." sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1993" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta' di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati."; b) il comma 2 e' sostituito con il seguente: "2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta' di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme."; d) al comma 4 le parole: "immediatamente ovvero in un termine piu' breve" sono sostituite dalle seguenti: "in tempi piu' brevi di quelli stabiliti nel presente articolo"; e) al comma 5 le parole: "1 luglio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1993"; f) al comma 6 le parole: "1 luglio 1993." sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1993" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione."; le parole: "alla data suddetta" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di decorrenza dei suddetti decreti"; g) al comma 7 le parole: "1 luglio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1993"; h) al comma 8 le parole: "carta di" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessita' di successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia' concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.".