Art. 129.
  1. All'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1993"
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ";  le  disposizioni
dell'articolo  117  si applicano alle patenti rilasciate a seguito di
esame superato successivamente al 30 settembre 1993.";  e'  aggiunto,
in  fine,  il seguente periodo: "Sono fatti salvi i diritti acquisiti
dai titolari di  patenti  di  categoria  B  o  superiore,  rilasciate
anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.".