Art. 13. 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose o rifrangenti e' consentita" sono sostituite dalle seguenti: "E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti"; b) al comma 4 dopo le parole: "se la strada e' statale" e' inserita la seguente: ", regionale"; c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale."; d) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determi- nate ore od a particolari periodi dell'anno.".