Art. 13.
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 2 le parole: "L'apposizione sui veicoli di scritte o
insegne pubblicitarie luminose  o  rifrangenti  e'  consentita"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "E'  vietata l'apposizione di scritte o
insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita  quella  di
scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti";
    b)  al  comma  4  dopo  le  parole:  "se la strada e' statale" e'
inserita la seguente: ", regionale";
    c) al  comma  6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Nell'interno  dei  centri abitati, limitatamente alle strade di tipo
E) ed F), per ragioni di interesse generale o di  ordine  tecnico,  i
comuni  hanno  la  facolta'  di concedere deroghe alle norme relative
alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri
mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze  di  sicurezza  della
circolazione stradale.";
    d)  al  comma  8  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati
e nelle forme stabilite dal  regolamento.  Nei  centri  abitati,  per
ragioni  di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determi-
nate ore od a particolari periodi dell'anno.".