Art. 130.
  1. All'articolo 237 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per  i
ciclomotori  e  le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla
responsabilita' civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1  ottobre
1993. Dalla stessa data e'  abrogato  l'articolo  5  della  legge  24
dicembre   1969,  n.  990.  Il  contratto  di  assicurazione  per  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  delle  macchine
agricole   puo'   essere   stipulato,  in  relazione  alla  effettiva
circolazione  delle  macchine  sulla  strada,   anche   per   periodi
infraannuali, non inferiori ad un bimestre";
    b)  al  comma  2 le parole: "sanzioni principali" sono sostituite
dalle seguenti: "le sanzioni amministrative principali".