Art. 16. 1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonche' quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indi- cate le modalita' di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Qualora per comprovate esigenze della viabilita' si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserci'ti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto e' a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalita' per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio e' tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.".