Art. 16.
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I concessionari di
ferrovie, di tranvie, di filovie,  di  funivie,  di  teleferiche,  di
linee  elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di
servizi di oleodotti,  di  metanodotti,  di  distribuzione  di  acqua
potabile  o  di  gas, nonche' quelli di servizi di fognature e quelli
dei servizi che interessano comunque le strade,  hanno  l'obbligo  di
osservare   le   condizioni   e  le  prescrizioni  imposte  dall'ente
proprietario per la conservazione della strada  e  per  la  sicurezza
della  circolazione.  Quando si tratta di impianti inerenti a servizi
di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati  al  Ministero
dei  trasporti  o alla regione competente. Nel regolamento sono indi-
cate le modalita' di rilascio  delle  concessioni  ed  autorizzazioni
all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.";
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2. Qualora per
comprovate esigenze della viabilita' si renda necessario modificare o
spostare,  su  apposite   sedi   messe   a   disposizione   dall'ente
proprietario  della  strada,  le  opere  e gli impianti eserci'ti dai
soggetti indicati nel comma  1,  l'onere  relativo  allo  spostamento
dell'impianto  e'  a  carico  del  gestore  del  pubblico servizio; i
termini e le modalita' per l'esecuzione dei lavori  sono  previamente
concordati   tra  le  parti,  contemperando  i  rispettivi  interessi
pubblici perseguiti. In caso di ritardo  ingiustificato,  il  gestore
del pubblico servizio e' tenuto a risarcire i danni e a corrispondere
le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.".