Art. 17.
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  ai  commi  1,  3,  4, 5 e 6 dopo le parole: "piano urbano del
traffico" e' soppressa, ogni volta, la parola "veicolare";
    b) al comma 1 sono soppresse le parole: "entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente codice";
    c) al comma 3 sono soppresse le parole: "entro il termine di  cui
al  comma  1,"  e  le parole: "di propria competenza" sono sostituite
dalle seguenti: "d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade
interessate";
    d) al comma 4 le parole: "Il piano urbano del traffico  veicolare
e'  finalizzato" sono sostituite dalle seguenti: "I piani di traffico
sono finalizzati"  e  dopo  le  parole:  "gli  strumenti  urbanistici
vigenti" sono aggiunte le seguenti: "e con i piani di trasporto";
    e)  al  comma  6  le  parole:  "La redazione del piano urbano del
traffico veicolare" sono sostituite dalle seguenti: "La redazione dei
piani di traffico" e sono soppresse le parole: "entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente codice,";
    f)  al  comma  9  la  parola:  "personale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "Ufficio tecnico del traffico".