Art. 19.
  1. All'articolo 44, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e' apportata la seguente modificazione:
    a)  dopo  le  parole:  "Le  opere  necessarie"  sono  aggiunte le
seguenti: "per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle".