Art. 2. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2) la parola: "URBANA" e' soppressa; b) al numero 20) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tali da determinare condizioni di limitata visibilita'."; c) al numero 36) la parola: "gialla" e' sostituita dalle seguenti: "bianca continua"; d) al numero 40) dopo le parole: "RACCORDO CONCAVO" e' aggiunta la seguente: "(CUNETTA)"; e) al numero 41) dopo le parole: "RACCORDO CONVESSO" e' aggiunta la seguente: "(DOSSO)".