Art. 2.
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al numero 2) la parola: "URBANA" e' soppressa;
    b) al numero 20) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",
tali da determinare condizioni di limitata visibilita'.";
    c)  al  numero  36)  la  parola:  "gialla"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "bianca continua";
    d) al numero 40) dopo le parole: "RACCORDO CONCAVO"  e'  aggiunta
la seguente: "(CUNETTA)";
    e)  al numero 41) dopo le parole: "RACCORDO CONVESSO" e' aggiunta
la seguente: "(DOSSO)".