Art. 21.
  1. All'articolo 47, al comma 2, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a):
    1)  dopo  le  parole: "I veicoli a motore e i loro rimorchi" sono
inserite le seguenti: ", di cui al comma 1, lettere e), f),  g),  h),
i) e n)";
    2)  alla  lettera b) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure
tre ruote e massa massima superiore a 1 t";
    3) alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole:  ",  oppure
tre ruote e massa massima superiore a 1 t".