Art. 22.
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1)  alla  lettera  b)  le parole: "40 km/h" sono sostituite dalle
seguenti: "45 km/h";
    2) la lettera c) e' soppressa;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I ciclomotori a tre
ruote possono, per costruzione,  essere  destinati  al  trasporto  di
merci.  La  massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle
direttive comunitarie  a  riguardo,  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti,  o,  in  alternativa, in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni  tecniche  contenute   nelle   raccomandazioni   o   nei
regolamenti  emanati  dall'ufficio  europeo  per  le  Nazioni Unite -
Commissione  economica  per  l'Europa,  recepiti  dal  Ministero  dei
trasporti, ove a cio' non osti il diritto comunitario.";
    c)  al comma 3 dopo le parole: "Le caratteristiche" sono aggiunte
le seguenti: "dei veicoli".