Art. 25. 1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "di cose d'interesse agrario" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario"; b) al comma 2, lettera a), punto 1), le parole: "tirare, spingere, portare o" sono sostituite dalle seguenti: "tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche'".