Art. 25.
  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1  le  parole:  "di cose d'interesse agrario" sono
sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli e  sostanze  di  uso
agrario";
    b)  al  comma  2,  lettera  a),  punto  1),  le  parole: "tirare,
spingere,  portare  o"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "tirare,
spingere,  portare  prodotti  agricoli  e  sostanze  di  uso  agrario
nonche'".