Art. 27.
  1. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "e 12 m" sono inserite
le seguenti: ", con l'esclusione dei semirimorchi,";
    b)  il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le caratteristiche
costruttive  e  funzionali  delle  autocaravan  e  dei  caravan  sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.";
    c)  al  comma  6  dopo  le parole: "o trasporti eccezionali" sono
aggiunte le seguenti: "se rispondenti alle apposite  norme  contenute
nel regolamento";
    d)  al  comma  7  le  parole: "e' soggetto alle sanzioni previste
dall'art. 10." sono sostituite dalle seguenti: ", salvo che lo stesso
costituisca  trasporto  eccezionale,  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. Per la prosecuzione  del  viaggio  si  applicano  le
disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.".