Art. 28.
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con esclusione dei
semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il  carico
unitario  medio  trasmesso  all'area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm(Elevato al Quadrato),  la  massa  complessiva  a
pieno  carico  non  puo'  eccedere  6 t se ad un asse, con esclusione
dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se
a tre o piu' assi.";
    b) al comma 3, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Salvo  quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli
a motore isolati muniti di pneumatici, tali che  il  carico  unitario
medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a
8  daN/cm(Elevato al Quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a tre
o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1
m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato  non  puo'
eccedere  18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta
di veicoli a tre o piu' assi; 26 t e 32  t,  rispettivamente,  se  si
tratta  di veicoli a tre o a quattro o piu' assi quando l'asse motore
e' munito di  pneumatici  accoppiati  e  di  sospensioni  pneumatiche
ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti.";
    c)  il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel rispetto delle
condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di  un
autotreno   a  tre  assi  non  puo'  superare  24  t,  quella  di  un
autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t,
quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato  non
puo'  superare  40  t  se  a  quattro  assi e 44 t se a cinque o piu'
assi.";
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente : "6. In  corrispondenza
di  due  assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se
la distanza assiale e' inferiore a 1 m; nel caso in cui  la  distanza
assiale  sia  pari  o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite
non puo' superare 16 t; nel caso  in  cui  la  distanza  sia  pari  o
superiore  a  1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non puo' eccedere
20 t.";
    e) al comma 7  dopo  le  parole:  "dal  presente  articolo"  sono
aggiunte le seguenti: "e dal regolamento".