Art. 28. 1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm(Elevato al Quadrato), la massa complessiva a pieno carico non puo' eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o piu' assi."; b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm(Elevato al Quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o piu' assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o piu' assi quando l'asse motore e' munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti."; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non puo' superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o piu' assi."; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente : "6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale e' inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non puo' eccedere 20 t."; e) al comma 7 dopo le parole: "dal presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e dal regolamento".