Art. 30.
  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente : "Caratteristiche
costruttive  e  funzionali  e  dispositivi  di  equipaggiamento   dei
velocipedi";
    b) Il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
  "4.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le
caratteristiche  costruttive,  funzionali  nonche'  le  modalita'  di
omologazione  dei  velocipedi a piu' ruote simmetriche che consentono
il trasporto di altre persone oltre il conducente.
  5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di  un
bambino,   con  idonee  attrezzature,  le  cui  caratteristiche  sono
stabilite nel regolamento.
  6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel  quale
alcuno  dei  dispositivi  di  frenatura  o di segnalazione acustica o
visiva manchi o non sia  conforme  alle  disposizioni  stabilite  nel
presente  articolo  e  nell'articolo  69,  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila  a  lire
centoventimila.
  7.  Chiunque  circola  con  un  velocipede  di  cui al comma 4, non
omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  8.  Chiunque  produce  o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne
sia  richiesta  l'omologazione,  e'  soggetto,  se   il   fatto   non
costituisce  reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.".