Art. 34. 1. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dopo le parole: "nel comma 1," sono aggiunte le seguenti: "i loro componenti o entita' tecniche"; b) al comma 4 le parole: "con taxi" sono soppresse e dopo le parole: "di cui all'articolo 86," sono aggiunte le seguenti: "o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87,".