Art. 34.
  1. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  3  dopo le parole: "nel comma 1," sono aggiunte le
seguenti: "i loro componenti o entita' tecniche";
    b) al comma 4 le parole: "con taxi"  sono  soppresse  e  dopo  le
parole:  "di  cui  all'articolo  86," sono aggiunte le seguenti: "o a
servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87,".