Art. 35.
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 2 dopo le parole: "di tipo omologato" sono aggiunte
le seguenti: "in uno Stato membro delle Comunita' europee";
    b) al comma 6 dopo le parole: "dal Ministero dei trasporti"  sono
aggiunte  le  seguenti: "per i veicoli di tipo omologato in Italia in
base ad omologazione nazionale";
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Nel caso di veicoli
allestiti o trasformati da  costruttori  diversi  da  quello  che  ha
costruito  l'autotelaio,  ogni  costruttore rilascia, per la parte di
propria competenza, la certificazione  di  origine  che  deve  essere
accompagnata dalla dichiarazione di conformita', o dal certificato di
origine  relativi  all'autotelaio.  Nel  caso di omologazione in piu'
fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle  dichiarazioni
di  conformita'.  I  criteri e le modalita' operative per le suddette
omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti,  con  proprio
decreto.".