Art. 36.
  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  8  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai
consorzi e alle societa' consortili, anche in forma  di  cooperativa,
appositamente  costituiti  tra  imprese iscritte ognuna almeno in una
diversa  sezione  del  medesimo  registro,  in  modo   da   garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.";
    b)  al  comma  9  dopo  le  parole:  "con  proprio  decreto" sono
soppresse le seguenti: ", entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente codice,";
    c)  al  comma  10  le  parole:  "che  verranno  individuati" sono
sostituite dalle seguenti:  "individuati  nel  regolamento."  e  sono
soppresse  le  parole:  "con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
codice.";
    d)  al  comma  14  le parole: "ottocentomila, raddoppiabili" sono
sostituite  dalle  seguenti:   "ottocentomila.   Tale   sanzione   e'
raddoppiabile";  dopo  le  parole:  "dalle disposizioni vigenti" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso  in  cui  si  circoli  con  un
veicolo   sospeso  dalla  circolazione  in  attesa  dell'esito  della
revisione" e le parole: "Da tale violazione"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Da tali violazioni".