Art. 4.
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari  altri  giorni
fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro
dei  lavori pubblici, puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti
al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni  e
le eventuali deroghe.";
    b)  al  comma  9  il  secondo e terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Sulle altre strade o tratti di  strade  la  precedenza  e'
stabilita  dagli enti proprietari sulla base della classificazione di
cui all'articolo 2, comma 2. In  caso  di  controversia  decide,  con
proprio  decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve
essere resa nota con i prescritti segnali  da  installare  a  cura  e
spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.".